Procedura sui flussi informativi verso consiglieri e sindaci
Conformemente a quanto previsto dall’art. 18.3 dello Statuto Sociale (che riprende, nel testo, quanto prescritto dall’art. 150, comma 1, del d.lgs. 58/98 - TUF), il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale - fatte salve le ipotesi in cui alcune operazioni o attività vengano preventivamente sottoposte per approvazione all’organo amministrativo - sono informati tempestivamente, e comunque almeno di trimestre in trimestre, sull’attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate, nonché sulle operazioni atipiche, inusuali, con parti correlate o, comunque, in potenziale conflitto di interesse, fornendo tutti gli elementi necessari per l’apprezzamento delle operazioni stesse.
Al fine di favorire l’ordinata organizzazione del flusso informativo, sin dal 2002, la Società si è dotata di una apposita Procedura – aggiornata e integrata nel corso degli anni - che definisce le regole da seguire per l’adempimento - su base trimestrale - degli obblighi informativi di cui al citato art. 150 del TUF.