Segnalazioni e comunicazioni all'Organismo di Vigilanza

L’art. 6, comma 2 bis del D.Lgs. 231/2001 dispone che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società preveda canali di segnalazione interna ai sensi del D.Lgs. 24/2023.

In ragione di ciò, il Gruppo Prelios ha aggiornato il proprio canale di segnalazione ed emendato la relativa Norma Operativa OP 036 “Procedura di Segnalazione: Whistleblowing” (di seguito, la “Procedura Whistleblowing”) al fine di disciplinare, conformemente a quanto previsto dal dettato normativo e per quanto applicabile al Gruppo Prelios, la ricezione di segnalazioni aventi ad oggetto comportamenti, atti od omissioni - dei quali il segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo - che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono, inter alia, in condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o violazioni dei Modelli adottati dalle Società del Gruppo Prelios. Le segnalazioni in parola sono ricevute e gestire dalla Funzione Whistleblowing di concerto con l’Organismo di Vigilanza competente.

Fermo restando quando previsto con la Procedure Whistleblowing, in caso di informazioni e/o notizie, anche ufficiose, relative alla commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 o comunque riguardanti possibili violazioni dei Modelli e/o del Codice Etico, ciascuno deve rivolgersi al proprio superiore/responsabile il quale riferisce immediatamente all’Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, accezione dei flussi periodici il cui invio avviene per il tramite dell’Applicativo Flussi 231in uso presso il Gruppo Prelios, gli altri flussi informativi debbono pervenire a mezzo di posta elettronica all’indirizzo e-mail dell’Organismo di Vigilanza competente.”